• Si segnala la recente normativa (Legge n. 81/2017) in materia di deducibilità (integrale) delle spese di partecipazione a corsi di aggiornamento professionale

    “Si segnala la recente normativa (Legge n. 81/2017) in materia di deducibilità (integrale) delle spese di partecipazione a corsi di aggiornamento professionale. Novità fiscale che agevola il rispetto degli obblighi formativi da parte dell’intera categoria professionale forense” .

    Integrale deducibilità delle spese di formazione professionale - Legge 22 maggio 2017 n.81

    La recente legge 22 maggio 2017 n. 81 (“Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi de lavoro subordinato”) ha introdotto una rilevante novità in tema di deducibilità delle spese per la formazione professionale.
    La normativa, che disciplina vari aspetti del lavoro autonomo, all’art. 9 comma 1 ha parzialmente modificato l’art. 54, comma 5 d.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917 (c.d. Testo Unico imposte sui redditi) il cui testo recitava “le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno sono deducibili nella misura del 50% del loro ammontare”.
    In virtù di tale intervento il nuovo testo dell’art. 54 comma 5 dispone: ”sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10.000 euro , le spese per le iscrizioni a master e a corsi di formazione o aggiornamento professionale, nonchè le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno. ”.
     Appaiono evidenti i vantaggi derivanti dal trattamento fiscale agevolato in favore di quanti intendano frequentare corsi formativi compresi i professionisti legali. Infatti, la deducibilità integrale nei limiti annuali di euro 10.000 delle spese per iscrizione a corsi di formazione amplia le possibilità di dare attuazione alla c.d. “formazione continua” richiesta agli avvocati dall’art. 11 della legge 247/2012 e dal regolamento 6/2014 come di recente modificato. Inoltre, la possibilità di sottrarre dalla base imponibile l’interno importo sia delle spese di partecipazione ai corsi sia delle spese di viaggio e soggiorno rappresenta una novità di interesse soprattutto per quei professionisti intenzionati a frequentare corsi di formazione o convegni tenuti nella capitale o in altri capoluoghi di regione.