• In evidenza la pronuncia con cui le Sezioni Unite Penali della Cassazione hanno chiarito la questione relativa alla applicabilità della Legge n. 162/2014 ai termini di deposito della sentenza da parte del giudice

    La legge n.162/2014, che disciplina i termini di sospensione feriale, non si applica ai termini di deposito della sentenza (art. 544 c.p.p.).

    Le Sezioni Unite Penali della Suprema Corte di Cassazione si sono pronunciate recentemente (sentenza del 18/09/2017 n. 42361) circa l’applicabilità della sospensione dei termini feriali ai termini che i giudici devono rispettare per il deposito della sentenza (art. 544 c.p.p.) anche alla luce delle novità introdotte dalla Legge n.162 del 2014.
    In precedenza la IV Sezione Penale (ordinanza del 14 marzo 2017) aveva sollevato innanzi alle Sezioni Unite il seguente quesito: “se i termini per la redazione della sentenza siano soggetti alla sospensione nel periodo feriale, a seguito della riduzione del periodo annuale di ferie dei magistrati da 45 a 30 giorni stabilita dal D.L. n.132 del 2014 conv.  con modifiche dalla L.n.162 del 2014”.
    Ad avviso della Sezione rimettente, le modifiche introdotte dalla Legge 162/14 (riduzione della sospensione di diritto del decorso dei termini processuali dal periodo dal 1 agosto al 15 settembre al periodo 1 agosto 31 agosto e l’introduzione per i magistrati e avvocati dello stato della previsione di un periodo di ferie annuo di trenta giorni) avrebbero consentito di  superare quanto espresso dalla Sentenza delle Sezioni Unite n.7478/1996 secondo cui prevale il principio di continuità di decorrenza dei termini a disposizione del giudice (art. 544 c.p.p.) che non sono assoggetti alla disciplina della sospensione dei termini processuali per il periodo feriale di cui alla Legge 7 ottobre 1969 n.742.
    Le Sezioni Unite della Cassazione hanno invece ribadito l’orientamento espresso nel 1996 e riaffermato che la disciplina sulla sospensione dei termini feriali si riferisce ai termini previsti per gli atti di parte su cui, peraltro, non incidono le rivisitazioni derivanti dalle modifiche dei sistemi normativi distinti (quali ad es. l’ordinamento giudiziario ecc.). La norma sui termini processuali si riferisce infatti ai termini che le parti devono osservare per il compimento di atti del procedimento e che come tali non si applicano ai giudici.
    La Suprema Corte ha inoltre affermato che tale soluzione non eroderebbe ingiustificatamente né le ferie degli avvocati né le ferie dei magistrati. In particolare la fruibilità delle stesse da parte dei giudici è garantita “non attraverso l’agganciamento stretto tra le ferie dei magistrati e la sospensione di talune cadenze processuali, quanto piuttosto attraverso una disciplina attuativa specifica delle prime le quali, se di regola vengono fatte cadere, con scelta organizzativa del Ministro della Giustizia, in coincidenza con il rallentamento dell’attività processuale, nel detto periodo feriale, per non pochi magistrati presentano decorrenze differenziate, dipendenti da esigenze dell’Ufficio , o in casi peculiari, degli stessi interessati che non creino occasione di disservizi”.
    Infine, a giudizio della Corte, l’eventuale riconoscimento della sospensione del termine per il deposito dei provvedimenti a quei magistrati che fruiscono delle ferie nel periodo di sospensione feriale darebbe luogo ad un ingiustificato trattamento discriminatorio rispetto a quei giudici che ne godano in un diverso periodo dell’anno.
    Alla luce delle precedenti considerazioni la Suprema Corte ha concluso affermando il seguente principio di diritto: “anche a seguito della riduzione del periodo annuale di ferie dei magistrati da 45 a 30 giorni stabilita dal D.L: n.132 del 2014 convertito con modificazioni, dalla L 10 novembre 2014 n. 162 art. 16, i termini per la redazione della sentenza non sono soggetti alla sospensione del periodo feriale”.