• La Corte Europea dei diritti dell’Uomo, con un’importante sentenza

    La Corte Europea dei diritti dell’Uomo, con un’importante Sentenza, ha affermato che la condanna pronunciata in base alle sole dichiarazioni rese da un testimone in fase di indagini preliminari e divenuto successivamente latitante, viola il principio del “giusto processo”.

    E’ violato il principio del giusto processo ove la sentenza di condanna di un imputato pronunciata prevalentemente o unicamente sulla base delle dichiarazioni rese in fase di indagini da un testimone del quale non è stata assunta in giudizio la deposizione perché assente, non dia conto delle “serie” ragioni che ne hanno giustificato l’assenza.


    Con un’interessante pronuncia, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (sentenza n.26073/13 del 12 ottobre 2017 n.26073/13) è intervenuta in materia di giusto processo e diritti di difesa dell’imputato. Il giudizio è intervenuto in merito ad una vicenda giudiziaria conclusasi con una sentenza di condanna pronunciata da un Tribunale Italiano (Trani – CdA Bari) nei confronti di un imputato sulla base di una mera dichiarazione resa da un testimone il quale, dopo aver affermato di essere stato aggredito dallo stesso, si era reso latitante in un processo che lo vedeva imputato. Pur non essendo stata assunta in giudizio la deposizione del testimone, le sue dichiarazioni venivano tuttavia valutate dal Tribunale determinanti per condannare l’imputato. Al riguardo la Corte Europea per i diritti dell’uomo ha ritenuto la sentenza di condanna lesiva dell’art. 6 par.1 e 3 (d) della Convenzione Europea dei Diritti dell’uomo che sancisce il diritto ad un giusto processo entro un termine ragionevole ed il diritto ad esaminare i testimoni. Ciò poiché, ai fini della dichiarazione di colpevolezza di un imputato, le prove a carico devono emergere nel contraddittorio del processo. Ove viceversa la condanna si basi unicamente o in misura determinante su una dichiarazione di un teste di cui non è stata assunta la deposizione perché assente, è necessario che l’assenza sia giustificata da ragioni “serie” debitamente motivate in sentenza. Ciò detto, si auspica un allineamento delle Corti nazionali al principio espresso dalla Corte di Strasburgo per garantire effettività ai principi di giusto processo e di colpevolezza troppo spesso resi mere enunciazioni in danno di cittadini e non coinvolti in processi penali.