• Responsabilità colposa dell’esercente la professione sanitaria

    Cass. pen., Sez. Un., ud. 21 dicembre 2017, dep. 22 febbraio 2018, n. 8770

    La questione sottoposta all'esame delle Sezioni Unite è la seguente: "quale sia, in tema di responsabilità colposa dell'esercente la professione sanitaria per morte o lesioni, l'ambito applicativo della previsione di "non punibilità" prevista dall'art. 590-sexies c.p., introdotta dalla legge 8 marzo 2017, n. 24".
    Il caso trae origine dalla vicenda di un medico specialista in neurochirurgia al quale era stato addebitato un comportamento omissivo caratterizzato da negligenza, imprudenza e imperizia e consistito nel non aver effettuato tempestivamente la diagnosi della sindrome da compressione della "cauda equina", con conseguente considerevole differimento nella esecuzione dell'intervento chirurgico per il quale vi era, invece, indicazione di urgenza, in base alle regole cautelari di settore.
    Sul punto si registra un contrasto giurisprudenziale relativo alla misura della incidenza della recente legge 8 marzo 2017, n. 24, che, nell'abrogare la previgente disciplina della legge n. 189 del 2012, ha rimodulato i limiti della colpa medica a fronte delle linee-guida dettate in materia, con conseguenze in punto di individuazione della legge più favorevole.
    In particolare, secondo una prima pronuncia (n. 28187/2017, Tarabori) la previgente disciplina era più favorevole, in quanto escludeva la rilevanza penale delle condotte connotate da colpe lieve in contesti regolati da linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica, mentre quella sopravvenuta elimina la distinzione tra colpa lieve e colpa grave ai fini dell'attribuzione dell'addebito, dettando al contempo una nuova articolata disciplina in ordine alle linee guida che costituiscono il parametro per la valutazione della colpa per imperizia in tutte le sue manifestazioni.
    Secondo una diversa e più recente pronuncia (n. 50078/2017, Cavazza), invece, la nuova disciplina è più favorevole perché prevede una causa di esclusione della punibilità dell'esercente la professione sanitaria "operante, ricorrendo le condizioni previste dalla disposizione normativa (rispetto delle linee guida o, in mancanza, delle buone pratiche clinico-assistenziali adeguate alla specificità del caso) nel solo caso di imperizia indipendentemente dal grado della colpa".
    Intervenute sulla questione, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno affermato che l'esercente la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, per morte o lesioni personali derivanti dall'esercizio dell'attività medico- chirurgica: a) se l'evento si è verificato per colpa (anche "lieve") da negligenza o imprudenza; b) se l'evento si è verificato per colpa (anche "lieve") da imperizia quando il caso concreto non è regolato dalle raccomandazioni delle linee-guida o delle buone pratiche clinico-assistenziali; c) se l'evento si è verificato per colpa (anche "lieve") da imperizia nella individuazione e nella scelta delle linee guida o di buone pratiche clinico-assistenziali non adeguate alla specificità del caso concreto; d) se l'evento si è verificato per colpa "grave" da imperizia nell'esecuzione di raccomandazioni di linee-guida o buone pratiche clinico-assistenziali adeguate, tenendo conto del grado di rischio da gestire e delle speciali difficoltà dell'atto medico.

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