• Sufficiente una telefonata per configurare il reato di molestie?

    Cass. pen., Sez. I, ud. 6 dicembre 2017, dep. 8 febbraio 2018, n. 6064

    La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha ribadito che il reato di molestie o disturbo alle persone, secondo consolidato insegnamento giurisprudenziale, non ha natura di reato necessariamente abituale, potendo essere realizzato anche con una sola azione od omissione, purché particolarmente sintomatica dei requisiti della fattispecie tipizzata (Cass., Sez. 1, n. 29933 dell'08/07/2010,Arena, rv. 257960).
    L'atto, a giudizio della Corte, per essere molesto deve non soltanto risultare sgradito a chi lo riceve, ma deve essere anche ispirato da biasimevole, ossia riprovevole, motivo o rivestire il carattere della petulanza, che consiste in un modo di agire pressante ed indiscreto, tale da interferire sgradevolmente nella sfera privata di altri (Cass. sez. 1, n. 6908 del 24/11/2011, Zigrino, rv. 252063; sez. 1, n. 29933 del 08/07/2010, Arena, rv. 247960).
    Nel caso di specie il Tribunale di Treviso aveva condannato l'imputato per il reato di cui all'art. 660 c.p. per avere, con petulanza o biasimevole motivo, effettuato chiamate telefoniche mute o caratterizzate da riferimenti a persone conosciute dal denunciante e avere inviato sms diretti all'utenza intestata alla parte offesa, condotte tali da integrare il carattere tipico dell'abitualità (con la conseguenza che non era configurabile l'ipotesi del reato continuato così come affermato dalla sentenza impugnata, la quale veniva pertanto annullata senza rinvio, eliminando l'aumento di pena stabilito a tale titolo e pari ad Euro 100,00 di ammenda).

    | Scarica il documento |