• Cassazione: commette reato chi non paga l’avvocato.

    Cass. pen., Sez. II, ud. 20 febbraio 2018, dep. 8 maggio 2018, n. 20117

    Con la sentenza n. 20117/2018 la Corte di cassazione sezione seconda penale ha confermato la condanna per appropriazione indebita nei confronti di un cliente che non ha versato al proprio legale quanto dovuto.
    In particolare, l’art. 646 c.p. stabilisce che “chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso” commette il reato di appropriazione indebita, punito con la reclusione fino a 3 anni e con la multa fino a 1.032 Euro.
    Nel caso di specie l’imputato aveva indebitamente trattenuto tutte le somme ricevute dall’assicurazione in seguito ad un sinistro stradale, compresa la somma che era stata imputata, dalla compagnia assicuratrice, al credito per la prestazione professionale del legale che aveva assistito l’imputato. Nell’assegno, infatti, era chiaramente esplicitato che la somma fosse da considerare omnia, comprensiva del risarcimento per infortunio e delle spese legali.
    La Suprema Corte, confermando la condanna in sede penale per appropriazione indebita, ha respinto la tesi della difesa secondo cui si trattava di un mero inadempimento contrattuale punibile solamente in ambito civile ed ha affermato il principio per cui “il soggetto che abbia ricevuto una somma di denaro, appartenente a terzi, con l’obbligo di trasferirla all’avente diritto, ove non provveda alla restituzione della somma risponde del delitto di appropriazione indebita, quand’anche possa vantare ragioni di credito nei confronti del terzo (circostanza che nella specie non ricorreva)”.
    Per la Corte le posizioni dell’avvocato e del cliente sono speculari. In particolare, si configura il reato di appropriazione indebita nella condotta dell’esercente la professione forense che trattenga somme riscosse a nome e per conto del cliente, anche se egli sia, a sua volta, creditore di quest’ultimo per spese e competenze relative ad incarichi professionali espletati, a meno che non dimostri non solo l’esistenza del credito, ma anche la sua esigibilità ed il suo preciso ammontare. Parimenti commette il reato di appropriazione indebita il cliente che non versi al difensore le somme imputate dalla compagnia assicuratrice a titolo di spese legali.
    Tale recente ed innovativa sentenza, dunque, prevede la possibilità per gli avvocati di ricorrere anche in sede penale per il recupero delle somme dovute a titolo di spese legali oltre agli strumenti previsti dall’ordinamento civile, tra cui il decreto ingiuntivo e il procedimento sommario di cognizione.

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