• Lo sciopero del magistrato onorario non incide sul computo della prescrizione

    Cass. Pen., sez. V, ud. 22 febbraio 2018, dep. 24 aprile 2018, n. 18101
    La Suprema Corte, con la sentenza n. 18101/18, ha stabilito che l'adesione all'astensione dalle udienze proclamate dagli organismi della magistratura onoraria non incide nel computo della prescrizione. La Cassazione, inoltre, ha precisato che l'astensione del vice procuratore onorario delegato a svolgere le funzioni di pm non può essere equiparata a quella dell'avvocato o dell'imputato.
    Nel caso di specie, la difesa deduceva quale unico motivo del ricorso per cassazione la violazione dell'art. 159, comma 1, n. 3, c.p. per essere rientrato nel computo del periodo di sospensione ai fini del decorso del termine di prescrizione il rinvio disposto nel dibattimento di primo grado a seguito dell'adesione all'estensione dall'udienza, proclamata dalla categoria dei magistrati onorari, del vice procuratore onorario delegato a svolgere le funzioni del pubblico ministero.
    L'art. 159 c.p., novellato dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 6, dispone la sospensione della prescrizione in caso di sospensione del procedimento o del processo, prevedendo un regime differenziato a seconda che sia dovuta ad impedimento dell'imputato o del difensore ovvero a richiesta dell'imputato o del difensore.
    In particolare, la questione si è posta relativamente all'estensibilità del precetto di cui all'art. 159, comma 1, n. 3, c.p. ai casi di adesione del vice procuratore onorario all'astensione alle udienza, proclamata da un organo rappresentativo dalla magistratura onoraria.
    La Suprema Corte ha aderito all'indirizzo espresso dalla Sezione VI con la sentenza n. 35797/2015 secondo cui, nel caso di adesione del vice procuratore onorario all'astensione dalle udienze, proclamata da un organo rappresentativo della magistratura onoraria, il decorso dei termini della prescrizione non può ritenersi sospeso. Ciò in quanto spetta al Procuratore della Repubblica adottare i provvedimenti necessari affinché sia garantita la partecipazione del suo ufficio al dibattimento.
    La Corte, inoltre, ha precisato che ciò non comporta una limitazione del diritto di aderire ad iniziative di protesta, ma più semplicemente non realizza la sospensione dei termini di prescrizione di cui all'art. 159 c.p. Una diversa lettura determinerebbe l'interpretazione estensiva di un istituto, quale la sospensione dei termini di prescrizione, che per l'imputato ha carattere sfavorevole e quindi non consentita.

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